Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio “Spiritus
Domini” del Sommo Pontefice Francesco sulla modifica del can. 230 § 1 del
Codice di Diritto Canonico circa l’accesso delle persone di sesso femminile al
ministero istituito del Lettorato e dell’Accolitato, 11.01.2021
Lo Spirito del Signore Gesù, sorgente perenne della
vita e della missione della Chiesa, distribuisce ai membri del popolo di Dio i
doni che permettono a ciascuno, in modo diverso, di contribuire
all’edificazione della Chiesa e all’annuncio del Vangelo. Questi carismi,
chiamati ministeri in quanto sono pubblicamente riconosciuti e istituiti dalla
Chiesa, sono messi a disposizione della comunità e della sua missione in forma
stabile.
In alcuni casi tale contributo ministeriale ha la sua
origine in uno specifico sacramento, l’Ordine sacro. Altri compiti, lungo la
storia, sono stati istituiti nella Chiesa e affidati mediante un rito liturgico
non sacramentale a singoli fedeli, in virtù di una peculiare forma di esercizio
del sacerdozio battesimale, e in aiuto del ministero specifico di
vescovi, presbiteri e diaconi.
Seguendo una venerabile tradizione, la ricezione dei
“ministeri laicali”, che San Paolo VI regolamentò nel Motu Proprio Ministeria
quaedam (17 agosto 1972), precedeva a modo di preparazione la ricezione del
Sacramento dell’Ordine, pur essendo conferiti tali ministeri ad altri fedeli
idonei di sesso maschile.
Alcune Assemblee del Sinodo dei Vescovi hanno
evidenziato la necessità di approfondire dottrinalmente l’argomento, in modo
che risponda alla natura dei suddetti carismi e alle esigenze dei tempi,
offrendo un opportuno sostegno al ruolo di evangelizzazione che spetta alla
comunità ecclesiale.
Accogliendo tali raccomandazioni, si è giunti in
questi ultimi anni ad uno sviluppo dottrinale che ha messo in luce come
determinati ministeri istituiti dalla Chiesa hanno per fondamento la comune
condizione di battezzato e il sacerdozio regale ricevuto nel Sacramento del
Battesimo; essi sono essenzialmente distinti dal ministero ordinato che si
riceve con il Sacramento dell’Ordine. Anche una consolidata prassi nella Chiesa
latina ha confermato, infatti, come tali ministeri laicali, essendo basati sul
sacramento del Battesimo, possono essere affidati a tutti i fedeli, che
risultino idonei, di sesso maschile o femminile, secondo quanto già
implicitamente previsto dal can. 230 § 2.
Di conseguenza, dopo aver sentito il parere dei
Dicasteri competenti, ho ritenuto di provvedere alla modifica del can. 230 § 1
del Codice di Diritto Canonico. Pertanto, dispongo che il can. 230
§ 1 del Codice di Diritto Canonico abbia in avvenire la
seguente redazione:
“I laici che abbiano l’età e le doti determinate con
decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente,
mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti;
tuttavia tale conferimento non attribuisce loro il diritto al sostentamento o
alla rimunerazione da parte della Chiesa”.
Dispongo altresì la modifica degli altri
provvedimenti, aventi forza di legge, che si riferiscono a tale canone.
Quanto deliberato con questa Lettera apostolica in
forma di Motu Proprio, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante
qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia
promulgato tramite pubblicazione su L’Osservatore Romano, entrando in vigore
nello stesso giorno, e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli Acta
Apostolicae Sedis.
Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 10 di
gennaio dell’anno 2021, Festa del Battesimo del Signore, ottavo
del mio pontificato.
Francesco
[00032-IT.01] [Testo originale: Italiano]