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martedì 16 febbraio 2016

I MINISTERI « ISTITUITI » ANCHE ALLE DONNE ?


« Sono convinto dell’urgenza di offrire spazi alle donne nella vita della Chiesa e di accoglierle, tenendo conto delle specifiche e mutate sensibilità culturali e sociali ». Così si esprimeva papa Francesco l’anno scorso nella plenaria del dicastero della Cultura, incentrata sul tema “Le culture femminili: uguaglianza e differenza”. Queste parole devono trovare riscontro anche nel ruolo della donna nella liturgia. C’è ancora in alcuni ambienti una certa resistenza alla presenza femminile intorno all’altare (chierichette, lettrici, ministri straordinari della comunione, ecc.). Si tratta invece di qualcosa che dovrebbe essere del tutto normale. Il Codice di Diritto Canonico, al can. 230, afferma:
§ 2 – « I laici possono assolvere per incarico temporaneo la funzione di lettore nelle azioni liturgiche; così pure tutti i laici possono esercitare le funzioni di commentatore, cantore o altre ancora, a norma del diritto ».
§ 3 – « Ove lo suggerisca la necessità della Chiesa, in mancanza di ministri, anche i laici, pur senza essere lettori o accoliti, possono supplire alcuni dei loro uffici, cioè esercitare il ministero della parola, presiedere alle preghiere liturgiche, amministrare il battesimo e distribuire la sacra comunione, secondo le disposizioni del diritto ».
 
Questi ministeri liturgici e di supplenza, di cui parla il canone, possono essere affidati indistintamente a uomini e donne. Atteso il loro carattere temporaneo, il conferimento non richiede l’istituzione liturgica.
 
I suddetti ministeri esigono capacità e competenza. I laici, uomini e donne, che vi sono addetti hanno bisogno di un’adeguata preparazione (dottrinale, morale, spirituale, liturgica e pedagogico-pastorale) per poterli esercitare in modo appropriato. La responsabilità al riguardo è soprattutto dei vescovi, dei parroci e dei rettori delle chiese.
 
Nel Messale Romano, seconda edizione italiana (1983), la Commissione Episcopale per la Liturgia ha fatto alcune precisazioni che riguardano l’argomento in questione: 8 – Uffici particolari: « I lettori – uomini e donne – che in mancanza di ministri istituiti proclamano dall’ambone le letture o propongono  le intenzioni della preghiera universale o dei fedeli, siano ben preparati ed edifichino l’assemblea con la proprietà dell’atteggiamento e dell’abito ».
 
Dopo il Concilio Vaticano II nella chiesa cattolica di rito latino abbiamo i “ministeri istituiti di lettore e di accolito”. Tuttavia, secondo il can. 230 § 1, si tratta di ministeri riservati ai laici di sesso maschile. Di conseguenza nella la situazione pastorale concreta abbiamo uomini e donne che possono essere lettori ed esercitare l’ufficio dell’accolito o di servizio all’altare senza l’istituzione ufficiale; in questo modo si è dato vita a due classi di lettori ed accoliti, quelli istituiti riservati ai laici di sesso maschile e quelli di fatto esercitati anche dai laici di sesso femminile, che sono poi la stragrande maggioranza. Non vedo nessuna difficoltà né teologica né pastorale ad ammettere anche le donne ai ministeri istituiti, anzi sarebbe un atto di giustizia nei confronti di tantissime donne che servono la Chiesa in questi settori.