« Sono convinto dell’urgenza di offrire spazi alle donne
nella vita della Chiesa e di accoglierle, tenendo conto delle specifiche e
mutate sensibilità culturali e sociali ».
Così si esprimeva papa Francesco l’anno scorso nella plenaria del
dicastero della Cultura, incentrata sul tema “Le culture femminili: uguaglianza
e differenza”. Queste parole devono trovare riscontro anche nel ruolo della
donna nella liturgia. C’è ancora in alcuni
ambienti una certa resistenza alla presenza femminile intorno all’altare
(chierichette, lettrici, ministri straordinari della comunione, ecc.). Si
tratta invece di qualcosa che dovrebbe essere del tutto normale. Il Codice
di Diritto Canonico, al can. 230, afferma:
§ 2 – « I laici
possono assolvere per incarico temporaneo la funzione di lettore nelle azioni
liturgiche; così pure tutti i laici possono esercitare le funzioni di
commentatore, cantore o altre ancora, a norma del diritto ».
§ 3 – « Ove lo
suggerisca la necessità della Chiesa, in mancanza di ministri, anche i laici,
pur senza essere lettori o accoliti, possono supplire alcuni dei loro uffici,
cioè esercitare il ministero della parola, presiedere alle preghiere
liturgiche, amministrare il battesimo e distribuire la sacra comunione, secondo
le disposizioni del diritto ».
Questi ministeri
liturgici e di supplenza, di cui parla il canone, possono essere affidati
indistintamente a uomini e donne. Atteso il loro carattere temporaneo, il
conferimento non richiede l’istituzione liturgica.
I suddetti ministeri
esigono capacità e competenza. I laici, uomini e donne, che vi sono addetti
hanno bisogno di un’adeguata preparazione (dottrinale, morale, spirituale,
liturgica e pedagogico-pastorale) per poterli esercitare in modo appropriato.
La responsabilità al riguardo è soprattutto dei vescovi, dei parroci e dei
rettori delle chiese.
Nel Messale Romano,
seconda edizione italiana (1983), la Commissione Episcopale per la Liturgia ha
fatto alcune precisazioni che riguardano l’argomento in questione: 8 – Uffici
particolari: « I lettori – uomini e donne – che in mancanza di ministri
istituiti proclamano dall’ambone le letture o propongono le intenzioni della preghiera universale o
dei fedeli, siano ben preparati ed edifichino l’assemblea con la proprietà
dell’atteggiamento e dell’abito ».
Dopo il Concilio Vaticano II nella chiesa cattolica di rito
latino abbiamo i “ministeri istituiti
di lettore e di accolito”. Tuttavia, secondo il can. 230 § 1, si tratta di
ministeri riservati ai laici di sesso maschile. Di conseguenza nella la
situazione pastorale concreta abbiamo uomini e donne che possono essere lettori
ed esercitare l’ufficio dell’accolito o di servizio all’altare senza
l’istituzione ufficiale; in questo modo si è dato vita a due classi di lettori
ed accoliti, quelli istituiti riservati ai laici di sesso maschile e quelli di
fatto esercitati anche dai laici di sesso femminile, che sono poi la stragrande
maggioranza. Non vedo nessuna difficoltà né teologica né pastorale ad ammettere
anche le donne ai ministeri istituiti, anzi sarebbe un atto di giustizia nei
confronti di tantissime donne che servono la Chiesa in questi settori.